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Contributi per abbattimento barriere architettoniche in edifici privati

La Legge n.13 del 9 gennaio 1989 “Disposizioni per favorire il superamento ela eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, modificata con la Legge n.62/1989, stabilisce la concessione di contributi per la realizzazione di opere finalizate all'abbattimento di barriere architettoniche in edifici già esistenti, ai portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, a coloro i quali li abbiano a carico, nonché ai condomini ove risiedono le suddette categorie di beneficiari.

Con D.M. 14 giugno 1989, n.236, è stato emanato il regolamento di attuazione della legge relativo alle “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e lavisibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata”.

I criteri, le modalità e i procedimenti amministrativi inerenti l’erogazione dei contributi di cui alla L.13/89 sono contenuti nella Circolare Ministeriale 22 giugno 1989 n.1669/UL e nella D.G.R. n°1517/2004.

Modello domanda contributo per barriere architettoniche

La procedura per accedere ai contributi per l’eliminazione e superamento delle barrierearchitettoniche negli edifici privati prevede che i cittadini presentino la domanda al Comune di residenza entro il 1° marzo di ogni anno.

Il Comune redige una graduatoria entro il 31 marzo di ogni anno inviandola alla Regione con la determinazione del fabbisogno.

La concreta erogazione del contributo ai cittadini aventi diritto avverrà, una volta che la Regione avrà assegnato le relative somme al Comune e dopo l’esecuzione dei lavori.

Il richiedente ha quindi l'onere di trasmettere al Comune dopo la realizzazione dellintervento, le fatture debitamente quietanzate, il
titolo che abilita i lavori, il certificato di regolare esecuzione dell’opera che attesti la corretta installazione/montaggio e funzionalità.

Il Comune, accertato l’effettivo compimento dell’opera e la conformità rispetto alle indicazioni contenute nella domanda, provvede all’accreditamento delle somme all’avente diritto.

Ai fini della determinazione delle spese ammissibili a contributo sono valutabili, oltre alle prestazioni d’opera e ai materiali, l’IVA e le spese tecniche, quest’ultime sino al limite massimo del 7% calcolato sull’importo netto dei lavori fatturati.

I contributi sono comunque erogati sulla base delle disponibilità dei fondi attribuiti dalla regione.